Dal 3 al 24 maggio 2022, le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio possono presentare le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni ter.
Chi può presentare la domanda
- presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività ammissibili;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001.
Chiarimenti in merito ai requisiti di accesso
- non possono richiedere il contributo i soggetti “only REA”. Per accedere al contributo, spiega il Ministero, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’articolo 2082 del codice civile, relativi alla definizione di “imprenditore”, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”
- non possono accedere al contributo i soggetti che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili;
- sono escluse le imprese costituitesi e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo, non essendo possibile confrontare il fatturato del 2021 con quello del 2019;
- ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
- al fine della determinazione dalla riduzione di fatturato, per un’impresa che svolge più di una attività economica, i ricavi devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell’esercizio di riferimento;
- al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019 – ad esempio il 1° ottobre 2019 – si potrà far riferimento ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021;
- per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali riportati nella presente istanza.
Contributo “teorico”
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da 400.000 a 1.000.000 di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da uno a 2 milioni di euro.
- per la determinazione dell’“ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019” occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi;
- per la determinazione dell’“ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021” occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.