Transizione 5.0
transizione 5.0

Maggio 27, 2024

In data 06/0/2024 è stato pubblicato il decreto direttoriale del MIMIT nel quale il provvedimento individua, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di cui all’articolo 12, rispettivamente ai commi 1 e 4, del suddetto decreto.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy.


COSA PREVEDE IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?

Cos’è

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.


Progetti di innovazione realizzati attraverso l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 che siano interconnessi e finalizzati a ridurre i consumi energetici:

  • di almeno il 3% della struttura produttiva;
  • di almeno il 5% dei processi produttivi interessati (processo industriale o processo target)

Ai fini della misura TRANSIZIONE 5.0 rientrano tra i beni immateriali di cui all’allegato B L.232/2016 anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.

Se soddisfatte le condizioni di riduzione dei consumi energetici per i progetti innovazionesaranno inclusi ed agevolati con la TRANSIZIONE 5.0, anche:

  1. l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (1,89 miliardi);
  2. le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni). Spese di formazione ammesse nel limite del 10% dell’investimento con tetto a 300.000 € e solo su attività di formatori esterni.

Per gli impianti con moduli fotovoltaici di cu al punto 1, sono ammissibili i soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del:

  • 120% per gli impianti che comprendono i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per gli impianti con moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Tali investimenti saranno ammissibili nel limite di un costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, che sarà definito con successivo decreto.

Per le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni che saranno individuati dal MIMIT.


Il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.

Successivamente una seconda certificazione “ex-post”, ad investimento ultimato, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore 5.000 euro.


L’agevolazione prevede 9 aliquote basate sul risparmio energetico ottenuto e i massimali di investimento sono considerati annuali. In caso di conseguimento di una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

La riduzione dei consumi è riproporzionata su base annuale, calcolata rispetto ai consumi energetici dell’anno precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti ed al netto di variazioni di volumi produttivi e di condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione sarà necessario fare riferimento ai consumi medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.

L’agevolazione non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno. L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.


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