La Nuova Sabatini Capitalizzazione prevede contributi maggiorati per le PMI costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione a fronte di investimenti produttivi in macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali 4.0 e non ed investimenti green che sono la categoria di beni contenuti nella Nuova Sabatini Beni Strumentali. Il contributo corrisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento o leasing della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
LINK ALLA NORMA NUOVA SABATINI BENI STRUMENTALI (decreto 22/04/2022): http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DM_22_aprile_2022.pdf
In particolare gli interventi agevolativi sono articolati nelle seguenti linee di intervento:
- agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
- agevolazioni per investimenti 4.0;
- agevolazioni per investimenti green.
Nel Decreto interministeriale del 19 gennaio 2024, n. 43 sono state stabilite le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
NOTA LEGGE 22/04/2022
Quali sono gli investimenti previsti dall’articolo 9 del decreto 22/4/2022?
- investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Questa agevolazione rappresenta un’importante occasione per le imprese che intendono rafforzare la propria struttura patrimoniale e, contemporaneamente, realizzare investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli con tecnologia 4.0 e green.
Soggetti beneficiari Nuova Sabatini Capitalizzazione
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE le PMI che, alla data di presentazione della domanda sottendono a PARTICOLARI REQUISITI (nell’elenco vengono richiamati i più importanti):
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca:
- essere costituite in forma di società di capitali;
- imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dal punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER. 2.
- Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
- le imprese devono avere alla data di presentazione della domanda sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Cosa fare prima della presentazione della domanda Nuova Sabatini Capitalizzazione
Ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sulla Nuova Sabatini Capitalizzazione, la PMI deve avere deliberato un aumento di capitale non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento correlato al programma d’investimento. Nella domanda, in particolare, la PMI deve attestare il numero, la data, e l’importo della delibera di aumento di capitale sociale e dichiarare che la stessa è adottata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- è stata effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- è stata adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa. In caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, l’aumento di capitale sociale deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse. Tra le operazioni straordinarie rientrano le operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda, risultanti da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio;
- non contiene alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale.
Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale Nuova Sabatini Capitalizzazione
a) L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e green. L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.
b) I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
c) L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.
d) La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni: 1) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento); 2) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma; 3) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento.
Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto Nuova Sabatini Capitalizzazione
Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.
I finanziamenti bancari e le operazioni di leasing finanziario possono coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20.000 euro ed un massimo, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, di 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria (fermo restando quanto previsto per imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno). Ai fini del rispetto del limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti.
Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.
L’aumento di capitale sociale deve seguire specifiche regole: deve essere deliberato come conferimento in denaro e adottato entro sei mesi dalla domanda di agevolazione. L’importo del conferimento deve essere almeno il 30% del valore del finanziamento richiesto. L’impresa è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale entro 30 giorni dalla concessione del contributo, mentre la parte restante deve essere versata prima di richiedere l’erogazione del contributo.
Cumulabilità Nuova Sabatini Capitalizzazione
Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta (art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019 e art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024), la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.
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