fonte: sito internet Cerved Know – https://know.cerved.com/tool-educational/riforma-crisi-dimpresa-cosa-cambia/
Il testo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali.
Molte le cose che cambiano per l’imprenditore. Vediamole insieme.
1- Obiettivi della riforma
Con il decreto “Crisi d’impresa”, l’istituzione della procedura di allerta con l’OCRI – Organismo di Composizione della Crisi – e la conseguente creazione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’Italia si adegua alle norme di altri paesi europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali.
Uno tra gli scopi della riforma è infatti quello di EVITARE che il ritardo nel percepire i SEGNALI DI CRISI di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.
La riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si semplificano le disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.
2- Da subito le imprese dovranno dotarsi di sistemi in grado di rilevare segnali di crisi d’impresa
Al fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative. Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha quindi colto l’esigenza di intervenire ai primissimi segni di criticità . Questa modifica, inserita come modifica ad un articolo del Codice Civile, è già entrata in vigore.
3- Molti imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisore, modificando statuti o atti costitutivi
L’Art 378 del decreto “Crisi d’impresa” obbliga alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, quando negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti almeno uno dei seguenti tre limiti è superato, ovvero:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro;
- i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità.
Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le Srl. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore della nuova Legge Fallimentare è considerato partendo dagli esercizi 2017 -2018.
Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le tante SRL e cooperative che, dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 del Codice Civile relativo all’obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, saranno anche chiamate a modificare statuti o atti costitutivi
4- Attenzione alle procedure di allerta
In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il decreto della Legge Fallimentare, l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).
Lo stato di crisi è definito come: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo, sia ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza.
L’Allerta potrà essere:
- interna
-se attivata dall’imprenditore, che in questo modo può evitare pesanti sanzioni
-se attivata dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco (se presenti), che potrebbero incorrere in gravi responsabilità di mancata segnalazione di situazioni di crisi.
- esterna, se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto supera certi livelli.
La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal cosidetto OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa). Gli Organismi di composizione della crisi sono costituiti presso ciascuna Camera di Commercio ed ad essi è affidato il compito di:
- ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione) o anche direttamente dall’imprenditore in crisi
- gestire la situazione di crisi cercando – in un tempo brevissimo (90/180 giorni) – di risolvere lo squilibrio finanziario ;
*«impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.
La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i propri creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici (come ad esempio se l’imprenditore non apre a valle dell’esito negativo dell’Ocri una procedura esecutiva) l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M.
5-Le misure premiali
Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione nel sistema delle misure d’allerta, segnalate o dall’imprenditore o dagli organi di controllo con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
L’art. 25 del Codice stabilisce che:” L’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi d’impresa o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi d’impresa sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Il testo della riforma prevede dei benefici penali in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare la crisi d’impresa. Infatti, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti. In sostanza l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure per scongiurare la crisi d’impresa, ma solo per danni di piccola entità. In questo modo il legislatore riduce sensibilmente la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza sempre nell’ottica di favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale.