Bonus investimenti nel Mezzogiorno: quando non si applica la rideterminazione del credito

Settembre 9, 2020

Con la risposta a interpello n. 143 del 25 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L’art. 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015 ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a effettuare apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 670294 del 9 agosto 2019.

L’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

La normativa stabilisce che se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

L’Agenzia delle Entrate ha già specificato, con riguardo al credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse, che la cessione o il conferimento d’azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d’imposta.

Nell’ipotesi di conferimento dell’unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società, la rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d’imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che il contribuente cinferisce l’intera azienda alla neocostituita società.

Il conferitario dovrà, entro i periodi di sorveglianza previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.

[fonte pubblicazione: www.ipsoa.it]

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