Industria 4.0: attenzione all’interconnessione che trasforma l’impresa nel digital

Maggio 13, 2021

L’azienda deve mantenere questa condizione per meritare l’agevolazione. Non basta la perizia che fotografa solo un momento.

Per accedere alle agevolazioni 4.0 non basta uniformarsi alle circolari pubblicate dall’agenzia delle entrate e MiSe. Quello che conta è l’intenzione lo spirito della norma.

Sono molti, invece, gli imprenditori che credono sia sufficiente la perizia del tecnico abilitato per sollevarli da ogni responsabilità e avere la certezza che l’investimento rientri tra quelli richiamati dall’allegato A o B della norma e rispetti in pieno l’interconnessione del bene al sistema di gestione della produzione!

La perizia, innanzitutto, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ma, ricordate che è solo uno degli elementi essenziali da predisporre per dimostrare che l’investimento rientri in quelli agevolati.

La perizia non deve “rappresentare” la foto del momento in cui si promuove l’investimento ma deve rappresentare l’attività “giornaliera e abituale” esercitata dall’impresa. Diviene importante per l’imprenditore dimostrare di aver intrapreso una trasformazione digital e tecnologica e che nel tempo manterrà questo modello. Tra le diverse circolari in tema interconnessione prendiamo spunto per condividere un concetto: periodiche mancanze di interconnessione non compromettono l’applicazione del beneficio ma il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non deve essere preponderante rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente.

L’interpello 956-1660-2018 dice che la mancata interconnessione è ammessa in caso di condizioni oggettive, laddove l’impresa abbia predisposto un sistema valido. Sepcifica che in linea generale, si sarebbe giunti invece ad un parere negativo qualora la mancanza di interconnessione fosse dovuta ad un’evidente deficienza dell’architettura di rete dell’impresa oppure ad una discrezionalità nella scelta. Quindi, è ammesso un momentaneo utilizzo del bene in assenza di interconessione, purchè i dati siano tracciati e il sistema adeguato. 

La circolare 1 marzo 2019 precisa che in caso di perizia giurata , ai fini della decorrenza degli effetti è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo di imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione. L’introduzione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali ha tolto l’obbligo a partire dall’anno 2020 dove è sufficiente una perizia asseverata. In questo caso l’impresa ed il professionista devono utilizzare un’altra modalità per confermare lo scambio del documento in modo da avere traccia certa.

La circolare dell’agenzia  n. 4/E del 30/03/2017 ha specificato, inoltre, che il firmatario della perizia deve dichiarare la propria terzietà rispetto ai produttori e fornitori dei beni strumentali , servizi e beni immateriali oggetto della perizia.

Il concetto di interconnessione è interpretato da alcune circolari, alcune delle quali sembrano sostenere posizioni difformi. Al tal proposito citiamo la circoalre di cui sopra e la circolare 1 agosto 2018. Al contribuente è consentito assumere una condotta fiscale ispirata all’interpretazione contenuta nelle circolari, che sono comunque atti interni, ma, se l’impostazione cambia, l’eventuale accertamento è leggittimo.


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