Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Gennaio 10, 2025

Con una dotazione di 400 milioni di euro, il 5 febbraio 2025 si aprirà un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Il fondo per il sostegno alla transizione industriale prevede agevolazioni concesse alle imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il Fondo al sostegno per la transizione industriale finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa – nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38 bis del GBER – o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER
  • uso efficiente delle risorse – attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER – o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. 

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

I programmi di investimento devono:

  • essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con un’eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni
  • rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni
  • non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e risultare inoltre conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea applicabile, nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e alle relative schede tecniche applicabili

Per il rispetto del DNSH non sono in ogni caso ammissibili:

  • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto direttoriale
  • attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili
  • attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, fatta eccezione per alcune specifiche azioni previste dal decreto direttoriale

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni che riguardano:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile);
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Le agevolazioni previste dal fondo per la transizione industriale sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.

Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 GBER) sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se queste spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario in assenza dell’aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 bis del Regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi.

La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C.

L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se l’investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente l’investimento.

Se viene richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto per il 30% dei costi agevolabili.

Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione di energia sono concesse agevolazioni pari al:

  • 45%per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • 30%per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

Uso efficiente delle risorse

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Cambiamento del processo produttivo

Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

La domanda per il nuovo sportello può essere presentata solo online su questo sito dalle 12.00 del 5 febbraio 2025 alle 12.00 dell’8 aprile 2025. Contattaci per richiedere la nostra consulenza specialistica.

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