Questa misura è stata introdotta con la finalità di sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle Imprese Italiane
Il Piano TRANSIZIONE 5.0 è istituito e regolamentato dall’art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Da marzo 2024 ad oggi si sono susseguite importanti modifiche della legge e, soprattutto, diverse sono le FAQ pubblicate dal GSE che hanno portato noi professionisti della finanza agevolata da una parte ad avere maggiori informazioni interpretative e di chiarimento e dall’altra le stesse risposte interpretative hanno creato non poca confusione, poichè si sono “ribaltate”, in alcuni casi, le informazioni (interpretazioni nostre) nel tempo comunicate al cliente!
Questa sorta di “alea di confusione” che si è venuta a creare ha portato le imprese, in certi casi, a virare verso un’altra misura MINI PIA REGIONE PUGLIA (http://nuta a creare ha portato molti imprese a decidere di virare verso altre misure come per esempio i MINIPIA REGIONE PUGLIA (https://www.finanziamenti.puglia.it/2024/02/09/minipia-pacchetti-integrati-di-agevolazione-per-micro-piccole-imprese-e-professionisti/)
Per fare UNA POSSIBILE chiarezza sulla misura TRANSIZIONE 5.0, come gruppo di professionisti di FinanziamentiPuglia abbiamo deciso di pubblicare alcune delle faq GSE aggiornate a febbraio 2025, selezionando alcune domande e risposte e magari cercando di fornire degli approfondimenti di chiarimento poste dal nostro gruppo di consulenza.
FAQ 1 – in cosa consiste il Piano Transizione 5.0?
RISPOSTA – La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti e ettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.
FAQ 2 – Cosa si intende per data di avvio del progetto?
RISPOSTA – Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante (tra i documenti che dimostrato l’impegno giuridicamente vincolante sono il CONTRATTO FIRMATO ED INVIATO TRAMITE PEC, UNA FATTURA RICEVUTA SU CASSETTO FISCALE, UN PAGAMENTO TRACCIATO, ANCHE DI ACCONTO) ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025. La misura ammette investimenti effettuati (si intende avviati
FAQ 3 -Quando il progetto si intende completato?
RISPOSTA – Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
SUL TEMA DELL’INVESTIMENTI QUANDO SI DEFINISCE EFFETTUATO, C’è UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE SPIEGA QUESTO MOMENTO QUANDO SI VERIFICA E COME VALUTARLO. (LINK SOTTO)
Coerentemente ai chiarimenti forniti con le predette circolari, si ribadisce che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR, pertanto per i beni mobili:
- l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;
- laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.
FAQ 4 – Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?
RISPOSTA – L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi esclusivamente tramite SPID. In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”. La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
- Prenotazione del CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare: A) il soggetto beneficiario; B) il progetto di innovazione; C) gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare; D) l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante; E) l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR; F) Certificazione energetica EX ANTE che attraverso il nostro partner energetico realizziamo per il nostro cliente. Per i beni 4.0 (macchinari, attrezzature e software) sarà necessario trasmettere la perizia asseverata per investimenti superiori a 300.000 €. FinanziamentiPuglia da diversi anni ha il servizio di perizia asseverata 4.0.
- Esito della prenotazione CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.
- Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
- Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
- Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro: A) dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante; B) dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
- Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. La CERTIFICAZIONE EX-ANTE verrà rilasciata attraverso il nostro partner ESCO.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI PROCEDURALI POTETE CONTATTARCI DIRETTAMENTE

FAQ 6 – Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?
RISPOSTA – I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
FAQ 7 – D. Chi può rilasciare la perizia asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura?
RISPOSTA – La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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